L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, nell’ambito di un regime diretto a compensare la doppia imposizione di dividendi percepiti da una società soggetta all’imposta sulle società di tale Stato membro in cui essa ha sede, che è stata assoggettata a un prelievo da parte di un altro Stato membro, accordi a una siffatta società un credito d’imposta limitato all’importo che tale primo Stato membro riceverebbe se questi soli dividendi fossero assoggettati all’imposta sulle società, senza compensare in toto il prelievo assolto in tale altro Stato membro.