Con Risoluzione N. 14/E del 27 febbraio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale concernente l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, proroga prevista dal DPCM del 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013.
Sul punto è stato chiesto all’Agenzia di chiarire, con riferimento all’obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale disposto dall’articolo 2 del DPCM, come debba essere determinato l’ammontare dell’imposta di bollo da versare entro il 28 febbraio 2013 e, in particolare, se dal relativo importo possa essere scomputato l’acconto versato nel corso del 2012, ai sensi dell’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972.
In risposta a tale quesito l’Agenzia ha precisato che i soggetti indicati nell’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972, che hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, determinano l’imposta da corrispondere entro il 28 febbraio 2013 sulla base della rata liquidata dall’ufficio per il primo bimestre 2012 e non sulla base dell’imposta effettivamente versata in relazione a tale rata. In ogni caso, dal versamento dell’imposta da effettuare entro il 28 febbraio 2013 può essere scomputato l’acconto versato nel 2012.