Con Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla competenza degli Uffici dell’Agenzia delle entrate, al procedimento di autorizzazione e alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell’acconto e alle sanzioni applicabili.
Sul punto si ricorda come recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ed in particolare (cfr. contenuti correlati):
– approvazione, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014, del modello di “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” che, a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
– messa a diposizione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio;
– estensione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento tramite il modello F24 e l’istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E emanata nella stessa data del provvedimento.