Con Circolare n. 22 del 28 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell’imposta di bollo per i contratti pubblici prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
In particolare, l’articolo 18, comma 10, ed l’allegato I.4 da questo richiamato, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), disciplina l’imposta di bollo dovuta una tantum dall’appaltatore al momento della conclusione del contratto ed in proporzione al relativo valore.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, che dà attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, di delega in materia di contratti pubblici, è stato emanato in coerenza con il regime europeo definito dalle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE.
La Circolare n. 22 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici.
Più nello specifico, la Circolare si sofferma:
- sull’ambito applicativo,
- sui soggetti che sono tenuti al versamento dell’imposta,
- sulle modalità telematiche di versamento,
- sulla decorrenza temporale.
Di seguito una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Ambito applicativo dell’imposta di bollo per i contratti pubblici
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche ai fini del calcolo dell’imposta di bollo, il corrispettivo previsto dal contratto vada considerato al netto dell’IVA.
Alle fatture, alle note e agli altri documenti previsti dal DPR 26 ottobre 1972 n. 6428 sull’imposta di bollo (Tariffa, Parte I, art. 13, punto 1), continuano ad applicarsi le modalità ordinarie di calcolo e versamento.
Lo stesso vale per gli altri atti e documenti antecedenti la stipula del contratto, con riferimento a tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di selezione.
Un’eccezione si ha nel caso dell’aggiudicatario, posto che il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che il pagamento eseguito da tale soggetto alla stipula del contratto ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore all’esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta al momento della stipula del contratto, quantificandola, rispetto all’importo massimo previsto nel contratto, secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A del richiamato allegato I.4 al Codice.
Tale calcolo considera a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo quanto previsto dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell’importo già dovuto.
Soggetti tenuti al versamento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come debba ritenersi applicabile il principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, secondo quanto previsto dall’art. 22 del DPR n. 642 del 1972.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR n. 642 del 1972, l’imposta di bollo per i contratti pubblici è sempre a carico degli appaltatori nel caso di stazioni appaltanti che siano amministrazioni dello Stato.
Modalità telematiche di versamento
Con il provvedimento del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che imposta di bollo per i contratti pubblici , in sostituzione delle modalità del DPR n. 642 del 1972, è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).
I codici tributo per il versamento sono stati istituti con Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023.
Laddove il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica prevista dall’art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dal tale procedura.
Escluso invece il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
Decorrenza temporale
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le disposizioni in materia di dell’imposta di bollo per i contratti pubblici previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023.