Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020 che apporta delle modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individua delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.
In particolare, evidenzia l’Agenzia:
- il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
- nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.
- qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
- per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.
- per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno, il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L’Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché’ delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.