Nel caso in cui i contraenti vogliano il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi del reale arricchimento del beneficiario, è corretta l’applicazione dell’imposta nella misura dell’8% prevista dall’art. 2, comma 49, lettera c) del D.L. 262/06, che sottopone all’imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione con beni devoluti a soggetti diversi da quelli previsti nelle lettere a), a bis) e b).
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