Argomentando sulla rilevanza, in ambito fiscale, di un imprescindibile principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la Corte ritiene che per la qualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro occorre tener conto di elementi esterni all’atto da sottoporre a registrazione e, alla luce degli istituti civilistici generali della causa concreta del contratto e del collegamento negoziale, di elementi desumibili da atti eventualmente collegati con quello da sottoporre a registrazione.
La mancata considerazione di negozi collegati, ai fini della qualificazione giuridica dell’atto produrrebbe l’effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva.
Ciò provocherebbe ripercussioni anche sul principio di uguaglianza, in quanto, pari manifestazioni di forza economica, e dunque di capacità contributiva, non devono essere differenziabili a seconda che le parti abbiano deciso di realizzare il loro assetto di interessi con un unico atto negoziale o con più atti collegati.
Va dunque rimessa alla Consulta la verifica della compatibilità dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), nella formulazione attualmente vigente, con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.).