Rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione di massima di particolare importanza concernente la responsabilità solidale ex art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in capo al notaio che abbia ricevuto un atto pubblico o abbia autenticato una scrittura privata, anche per il pagamento dell’imposta di registro sugli atti enunciati ex art. 22, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nel caso di specie, rispettivamente il verbale assembleare portante l’aumento gratuito del capitale sociale, quale atto enunciante, ed il finanziamento infruttifero erogato dal socio alla società e la parziale rinunzia del socio al rimborso del finanziamento infruttifero erogato alla società, quali atti enunciati).
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