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Imposta di registro: base imponibile degli atti di garanzia formati per corrispondenza ed enunciati in atti giudiziari

8 Luglio 2013

Con Risoluzione n. 46/E del 5 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta di registro con particolare riguardo alle modalità di determinazione della base imponibile degli atti di garanzia, reale o personale, formati per corrispondenza ed enunciati in atti giudiziari.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ricorda come, stante la deroga introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), della Tariffa Parte II allegata al TUR, l’atto di prestazione di garanzie reali o personali formato “per corrispondenza” non deve considerarsi più soggetto ad imposizione in termine fisso, ma in caso d’uso, con applicazione dell’aliquota pari allo 0,50 per cento sulla somma garantita.

Con specifico riguardo al caso prospettato, la fideiussione formata per corrispondenza (e, come tale, soggetta ad imposizione solo in caso d’uso) viene enunciata in un atto dell’Autorità Giudiziaria di cui all’art. 37 del TUR (di regola, un decreto ingiuntivo che condanna il debitore principale ed il fideiussore al pagamento), con conseguente applicazione, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, della norma recata nell’art. 22, comma 3, del medesimo testo unico.

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, per cui si rinvia alla lettura della Risoluzione allegata, l’Agenzia dell’Entrate ritiene che la fideiussione formata per corrispondenza ed enunciata in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio diritto di credito, debba essere tassata (con l’aliquota dello 0,50 per cento) limitatamente alla parte della stessa che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva.

Tale importo coincide in sostanza con la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario e, quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato “ingiunto” al debitore e al fideiussore tramite l’atto giudiziario.

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