WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

L’imposta di registro sul decreto di omologa di un concordato fallimentare con assuntore non è da corrispondere in maniera fissa

16 Maggio 2018

Massimiliano Arrigo

Cassazione Civile, Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3286 – Pres. Iacobellis, Rel. Carbone

Di cosa si parla in questo articolo

Nella ordinanza in esame la Suprema Corte affronta il tema dell’imposta di registro da corrispondere a fronte dell’omologazione di un concordato fallimentare per mezzo della differenziazione tra due diverse fattispecie: il concordato con cessione di beni ed il concordato con l’intervento di un assuntore.

Nel concordato con cessione di beni l’imposta di registro dovrà essere corrisposta in misura fissa in ragione della mancata produzione di effetti traslativi al momento dell’omologa. In sostanza, siffatto concordato fallimentare, conformemente a quanto statuito da precedenti pronunce della Suprema Corte, si risolve “in un mandato a gestire e liquidare, secondo il modello tipico della cessio bonorum” ed è, pertanto, soggetto alla disciplina prevista dall’art. 8 tariffa parte I d.P.R. 131/1986 lett g) (c.d. “criterio nominalistico”).

Di diversa natura è il concordato con assuntore, laddove la produzione di effetti traslativi conseguirà sin dalla omologazione comportando, da una parte, il perfezionamento dell’acquisto dei beni fallimentari e non richiedendo, d’altra parte, ulteriori e successivi provvedimenti da parte del Tribunale in ragione della loro natura meramente esecutiva. A fronte di un concordato fallimentare disciplinante l’intervento di un terzo assuntore, dunque, il trasferimento di ricchezza “deve essere tassato come effetto immediato e attuale”, ai sensi dell’art. 8 tariffa parte I d.P.R. 131/1986 lett a).

In conclusione, la Suprema Corte cassa la sentenza che aveva “esentato siffatto effetto traslativo” e che aveva errato nel riconoscere la necessità di corrispondere una imposta di registro in misura fissa a fronte di un concordato con assuntore, non potendo trovare applicazione a siffatto concordato il già citato criterio nominalistico.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter