L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale nella parte in cui pone a carico degli enti creditizi nazionali (nel caso, stabiliti in Austria), che offrono servizi alla propria clientela residente in altri Stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite, un’imposta determinata in funzione della «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato», comprendente le operazioni bancarie effettuate dagli enti medesimi direttamente con clienti residenti in altri Stati membri, laddove restano escluse le stesse operazioni realizzate da filiali, stabilite in altri Stati membri, degli enti creditizi nazionali.
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