Nel caso in cui l’erede accetti l’eredità con beneficio d’inventario, l’Agenzia delle Entrate può notificare allo stesso avviso di liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale ma non può esigere il pagamento prima che si sia conclusa la procedura di liquidazione delle passività dell’asse ereditario, e sempre che sussista un attivo a favore dell’erede accettante con beneficio d’inventario.
In particolare, per ciò che concerne le passività gravanti sull’eredità che, a norma dell’art. 20 D.lgs 346/1990, possono essere dedotte dalla base imponibile dell’imposta di successione, la Corte di Cassazione torna a precisare che le stesse riguardano solo i debiti del de cuius già liquidi ed esigibili al tempo di apertura della successione, e che tale non può essere considerata la fidejussione prestata dallo stesso, a meno che a quel tempo non sia già certa l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso. In tal caso, infatti, l’attivo ereditario sarebbe già stato depauperato dall’obbligazione fidejussoria.