Nel caso di riscatto di un bene immobile concesso in locazione finanziaria, la base imponibile, ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale, è data dal valore venale del bene – costituito dal prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurato della componente finanziaria – coincidente con il costo originario sostenuto dal concedente per l’acquisto del medesimo bene al momento della stipula del contratto.
Con la sentenza n. 13378/2016, le Sezioni Unite hanno affermato un principio indirettamente confermativo della generale esperibilità del rimborso che deve ritenersi valevole anche nel caso in cui il rimborso sia chiesto facendo valere un errore di determinazione del valore di un cespite inizialmente dichiarato.