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L’imposta sostitutiva si applica anche ai finanziamenti per estinguere debiti pregressi

14 Dicembre 2011

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 121/E del 13 dicembre 2011, ha fornito chiarimenti in merito all’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 con riferimento a finanziamenti a medio e lungo termine conclusi per estinguere indebitamenti pregressi.

L’Agenzia ha affrontato il tema richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 5270 del 2009, la quale, ingenerato dubbi interpretativi, avrebbe condotto a ritenere che l’imposta sostitutiva potesse trovare applicazione solo con riferimento alle operazioni di finanziamento che si traducono in investimenti produttivi, capaci di creare nuova ricchezza, con esclusione delle ipotesi di finanziamenti richiesti per l’estinzione di debiti pregressi.

L’Agenzia smentisce tale orientamento, affermando che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva de qua anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie.

Nel definire l’ambito applicativo del regime di favore ex art. 15 D.P.R. n. 601 del 1973, infatti, non pare assumere rilievo, in linea generale, la circostanza che il finanziamento debba essere destinato a finalità specifiche. In tal senso, il legislatore fiscale non ha inteso specificare l’effettivo utilizzo cui devono essere destinate le somme messe a disposizione dall’istituto erogante.

Diversamente, prosegue l’Agenzia, la ratio sottesa al regime dell’imposta sostituiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può essere individuata nell’esigenza di favorire l’accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie.


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