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Giurisprudenza

L’Imposta sostitutiva su rivalutazione diviene compensabile a seguito di nuova rivalutazione

20 Novembre 2018

Matteo Porqueddu, Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

Cassazione Civile, Sez. V, 13 luglio 2018, n. 18712 – Pres. Locatelli, Rel. Dell’Orfano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa a favore del contribuente, rigettando dunque il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla possibilità di compensare (i) un’imposta sostitutiva calcolata e versata una prima volta in relazione ad una rivalutazione posta in essere con riferimento ad una partecipazione societaria (ii) con un’ulteriore imposta sostitutiva nel caso in cui sopraggiunga una nuova possibilità di rivalutazione del suddetto bene con una disciplina fiscale più favorevole.

Più nel dettaglio, il contribuente ha diritto, nella vigenza dell’articolo 7, D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta, mentre, anteriormente all’entrata in vigore della predetta norma, poteva usufruire solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione.

La conferma della correttezza della soluzione offerta dalla Corte di legittimità emerge chiara dall’analisi della disciplina sulla rivalutazione contenuta nel D.L. n. 70/2011, il cui articolo 7, comma 2, lettera ee), dispone che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, “qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata”.

In tal modo, la possibilità di rimborso viene ammessa solo riguardo a precedenti rivalutazioni delle partecipazioni societarie (e dei terreni edificabili), come già rilevato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 47/2011, e dalla giurisprudenza di legittimità espressasi sul tema per la quale (cfr. Sentenza citata); in ogni caso viene chiarito che in caso di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati ex articolo 5 della legge n. 448/2001, è necessario assolvere integralmente la relativa imposta sostitutiva ancorché si proceda successivamente a una nuova rideterminazione di detti valori.

Più precisamente rimarrebbe fermo il diritto di rimborso dell’imposta sostitutiva assolta per le precedenti rivalutazioni, ma non potrebbe in alcun modo operare la compensazione tra l’importo risultante per effetto della nuova rideterminazione e quanto dovuto in seguito alla precedente rivalutazione in caso di rivalutazioni poste in essere precedentemente all’emanazione dell’articolo 7 del D.L. 70/2011 in quanto tale ultima possibilità è stata introdotta dal menzionato articolo e, pertanto, può essere esercitata dai contribuenti solo in relazione alle rivalutazioni operate successivamente a tale intervento normativo.

Nel caso in cui, invece il contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento (ai fini del calcolo dell’importo) alla precedente imposta versata sull’intero valore del bene posseduto e non già su quello della sola quota residuata a seguito della parziale cessione, in quanto, in considerazione del carattere «volontario» della rivalutazione e del conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere già usufruito del vantaggi fiscali con la vendita parziale del bene.

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