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Imposta sostitutiva sui finanziamenti: chiarimenti AE sull’ambito soggettivo di applicazione

16 Febbraio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 17/E del 16 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva.

Per i motivi meglio espressi nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia ha chiarito come, in considerazione delle modifiche normative operate dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, deve ritenersi che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti operi, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.

L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 2, lettera a) del predetto decreto legge n. 91 del 2014, non prevede, infatti, quale condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.

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