Ai fini della individuazione dell’aliquota di imposta sostitutiva, ex art. 5 del D.lvo n. 461 del 1997, sulla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione azionaria, lo status di società quotata in borsa va valutato al momento in cui la cessione della partecipazione viene effettuata, e non al termine del periodo di osservazione di dodici mesi previsto dall’art. 67, comma 1, lettera c) TUIR n. 917 del 1986, già articolo 81, il quale invece rileva solo per determinare la percentuale dei diritti di voto, non avendo dunque rilevanza il delisting che avvenga successivamente alla cessione delle azioni.
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