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Imposta straordinaria per le banche: istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

26 Febbraio 2024

Con circolare n. 4/E del 23 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in relazione all’applicazione alle banche dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse.

Tale imposta, in particolare, è stata introdotta dall’art. 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, ove, al comma 1, istituisce nello specifico, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche, individuate ai sensi dell’art. 1 del TUB.

L’imposta, ai sensi del comma 2, viene determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che ecceda per almeno il 10% il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il comma 3, inoltre, fissa un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Pertanto, con la circolare in oggetto, l’Agenzia, dopo aver consultato Banca d’Italia, intende fornire istruzioni operative concernenti:

  • l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
  • la determinazione della base imponibile;
  • la soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
  • le modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
  • le regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
  • le modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.

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