Con sentenza n. C-338/11 del 10 maggio 2012 la Corte di Giustizia UE ha affermato come gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’assoggettamento ad imposta, mediante ritenuta alla fonte, di dividendi d’origine nazionale se ricevuti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in un altro Stato membro, mentre siffatti dividendi sono esenti da imposta in capo ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti nel primo Stato.