Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 02 dicembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 del 29 novembre 2024 che stabilisce un modello comune e i formati elettronici di comunicazione, ai fini dell’applicazione della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda le informazioni da fornire, da parte delle imprese, nelle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito.
A norma dell’art. 48 ter, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE, gli Stati esigono che le imprese mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei due esercizi consecutivi, in ciascuno dei quali i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio siano superiori a 750 000 000 Euro.
Al fine di garantire la comparabilità delle comunicazioni di cui all’art. 48 ter, paragrafo 1, la Commissione è tenuta a stabilire un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente, che devono applicarsi anche nei casi in cui un’impresa si avvalga di un rappresentante soggetto al diritto di uno Stato membro, ai fini della pubblicazione e messa a disposizione della propria comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, che agevoli la presentazione delle informazioni da fornire nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito a norma dell’art. 48 quater, paragrafi 2 e 3.
Nella progettazione del modello e dei formati di comunicazione la Commissione ha tenuto conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e dell’accessibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese.
L’XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), in particolare, è un tipo di linguaggio di markup obbligatorio per la marcatura delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell’UE ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/815, relativo al formato elettronico unico di comunicazione, ed è inoltre obbligatorio per le dichiarazioni di sostenibilità che devono essere redatte da talune imprese a norma della Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Di conseguenza, al fine di garantire la coerenza, anche le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’art. 48 ter, paragrafo 1 saranno redatte in formato XHTML.
L’XBRL (Extensible Business Reporting Language) è un linguaggio di markup leggibile meccanicamente che consente il consumo automatizzato di grandi quantità di informazioni, garantendo l’accessibilità e la comparabilità dei dati, e consente la leggibilità da parte sia di utenti umani sia di un dispositivo automatico: di conseguenza, le comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito saranno marcate utilizzando altresì lo standard Inline XBRL.
L’utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l’applicazione di una tassonomia per convertire le informazioni leggibili da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico: tale tassonomia comune specificherà gli elementi di dati da marcare, tenendo conto di altre normative dell’UE in materia di rendicontazione paese per paese.
Un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro e che mette a disposizione una comunicazione a norma dell’art. 48 ter, paragrafo 6, della Direttiva 2013/34/UE non è tenuta a utilizzare il modello e i formati elettronici di cui al presente regolamento.
Ai fini dell’osservanza dell’art. 48 ter, paragrafo 6, un’impresa capogruppo o un’impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro renderà la propria comunicazione accessibile in un formato leggibile meccanicamente e indicherà al suo interno l’impresa figlia o la succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in tale Stato membro.
A norma dell’art. 48 ter, paragrafo 4, della Direttiva 2013/34/UE, talune imprese figlie medie e grandi soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 Euro, sono tenute a pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.
Se l’impresa capogruppo non fornisce tutte le informazioni richieste, tali imprese figlie sono altresì tenute a rendere accessibile una dichiarazione attestante che la loro impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie: nel redigere tali comunicazioni e dichiarazioni, le imprese figlie non saranno soggette all’obbligo di utilizzare il modello comune e il formato elettronico di comunicazione di cui al regolamento pubblicato.