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Imposta sulle assicurazioni: nuovo modello di denuncia su premi e accessori

4 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il 31 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un nuovo Provvedimento che ha aggiornato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, come richiesto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Questo aggiornamento ha coinvolto non solo il modello, ma anche le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

La nuova versione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni prevede due nuovi campi nel quadro AC. Questi campi sono stati creati per consentire la compensazione dell’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo. Questo nuovo aggiornamento semplifica notevolmente il processo di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, aiutando i soggetti interessati a rispettare le loro obbligazioni fiscali.

Il modello di cui sopra dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Questo significa che i soggetti interessati possono presentare il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando gli strumenti telematici forniti, oppure possono affidarsi agli intermediari abilitati per presentare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni in loro vece.

Denuncia da parte delle imprese di assicurazione per i premi e accessori incassati

Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese di assicurazione devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare totale dei premi e degli accessori incassati nell’anno precedente per i quali deve essere pagata l’imposta sulle assicurazioni, distinta per categorie di assicurazioni, utilizzando il modello di denuncia appropriato. Questa stessa scadenza si applica anche alle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi.

Per i soggetti che operano in libera prestazione di servizi, dal 2015 è obbligatoria la presentazione annuale delle denunce relative ai premi incassati, mentre nel 2014 era possibile presentare le denunce mensilmente o annualmente. Per i premi incassati fino al 2013, la presentazione delle denunce era richiesta mensilmente.

Il soggetto LPS deve anche inviare una comunicazione annuale delle somme versate alle province, distinte per contratto ed ente di destinazione, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui sono stati incassati i premi.

Per compilare correttamente la denuncia annuale, il soggetto LPS deve indicare l’anno di riferimento dei premi incassati nel campo “Periodo di riferimento” del frontespizio della denuncia, preceduto dai caratteri “00”. Se il soggetto LPS presenta una denuncia mensile tardiva relativa al 2013 o al 2014, indicherà il mese e l’anno di riferimento nel campo di cui sopra.

Il soggetto LPS che presenta la denuncia annuale deve compilare il rigo AC5 per l’acconto dell’imposta, come il soggetto residente.

Infine, i contraenti con domicilio o sede in Italia devono presentare la denuncia entro un mese dal pagamento del premio per le assicurazioni stipulate con assicuratori all’estero.

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