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Imposta sulle donazioni a denaro su conto corrente estero

17 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 7/2024, ha chiarito se sia applicabile l’imposta sulle donazioni ad un atto di donazione di denaro, depositato su un conto corrente estero, da parte di un donante estero, ad un beneficiario italiano.

L’Agenzia chiarisce che i criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni, sono dettati dall’art. 2 D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346: se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero; diversamente se il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ‘‘esistenti” sul territorio italiano (c.d. ”principio della territorialità”).

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta in esame, relativamente agli atti formati all’estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare ”esistenti” o meno nel territorio dello Stato.

L’Agenzia, a tal fine, richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175, concernente analoga fattispecie in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento dell’atto di liberalità, ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera.

I giudici di legittimità rilevano che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 2, commi 2 e 3, l’imposta è dovuta solamente per i beni e ”diritti esistenti” sul territorio nazionale (in termini: Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7428; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8175; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n. 8720)».

Per le su esposte considerazioni, nella fattispecie in esame, il denaro donato, prima della donazione mediante bonifico, risulta esistente all’estero in quanto ivi depositato su un conto corrente.

Pertanto, non risulta integrato il presupposto territoriale di cui al citato art. 2 del D.lgs. n. 346 del 1990 per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

In assenza dei criteri di collegamento con lo Stato italiano sopra menzionati, l’atto di donazione in esame, pertanto, non è da assoggettare all’imposta sulle donazioni.

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