Con la risposta a interpello n. 463 del 12 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228 del 2012.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sulla possibilità che la formale intestazione di azioni tramite operazione di girata autenticata dal notaio, conseguente all’inefficacia dell’originario contratto di trasferimento giudizialmente accertata con sentenza, integri il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie.
Preliminarmente, l’Agenzia ricorda come le transazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie sono costituite da negozi suscettibili di produrre l’acquisto a titolo derivativo e oneroso della proprietà dei titoli individuati dal citato art. 1, comma 491.
Tali presupposti non risultano integrati nel caso in cui l’autentica di girata non sia dovuta ad un trasferimento oneroso dei titoli, volto a realizzare un intento speculativo correlato ad una negoziazione di titoli o ad un’attività di investimento, ma viceversa ad un trasferimento ordinato da una sentenza al fine di reintegrare la situazione antecedente all’atto di vendita dichiarato inefficace, a mezzo della reintestazione delle azioni al proprietario precedente, con conseguente necessità di restituzione del relativo prezzo di cessione incamerato “a titolo di indebito arricchimento”.
Con esclusione, quindi, dell’imposta sulle transazioni finanziarie ad un trasferimento di questo tipo.