Con Provvedimento del 5 giugno 2012 protocollo n. 2012/72442 l’Agenzia delle Entrate ha fissato:
– l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”) attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”) e che sono detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno;
– l’imposta straordinaria sui prelievi delle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse;
– l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
– l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Il provvedimento è stato preso in attuazione dei commi da 6 a 22 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.