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Impresa digitale: nuova Direttiva UE sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

11 Luglio 2019

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 luglio 2019 la Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Con il recepimento della presente Direttiva:

  • le imprese potranno registrare società a responsabilità limitata, creare nuove succursali e trasmettere documenti al registro delle imprese, il tutto interamente online;
  • i modelli nazionali e le informazioni sui requisiti nazionali saranno disponibili online e in una lingua ampiamente compresa dalla maggior parte degli utenti transfrontalieri;
  • le norme relative agli oneri per le formalità online saranno trasparenti e applicate in modo non discriminatorio;
  • gli oneri applicati per la registrazione online delle società non supereranno i costi complessivi sostenuti dallo Stato membro interessato;
  • si applicherà il principio “una tantum”, ossia le imprese dovranno fornire una sola volta le stesse informazioni alle autorità pubbliche;
  • i documenti forniti dalle società saranno conservati e scambiati dai registri nazionali in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico;
  • maggiori informazioni sulle imprese saranno disponibili gratuitamente nei registri delle imprese a beneficio di tutte le parti interessate.

Allo stesso tempo, la Direttiva definisce tutte le garanzie necessarie per contrastare le frodi e gli abusi nelle procedure online, compresi il controllo dell’identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società e la possibilità di richiedere la presenza fisica dinanzi a un’autorità competente. Viene mantenuta la partecipazione di notai o avvocati nelle procedure di diritto societario, nella misura in cui tali procedure possano essere espletate interamente online. È inoltre previsto lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli amministratori interdetti al fine di prevenire comportamenti fraudolenti.

Il termine per il recepimento nazionale è stato fissato al 1° agosto 2021.


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