Con messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alle:
- modalità di esposizione del conguaglio;
- istruzioni contabili;
- variazioni al piano dei conti.
Si ricorda che termini di presentazione delle domande con causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” sono i seguenti:
- le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
- le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.