Con Provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014 l’IVASS ha disposto l’adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
In particolare, il Provvedimento prevede che l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione fissato dal citato art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 2012 ad euro 3.400.000, è aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal 31 dicembre 2014.