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Imprese di (ri)assicurazione captive: le aspettative di vigilanza EIOPA

6 Ottobre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha posto in consultazione un parere relativo alla vigilanza delle imprese di (ri)assicurazione captive, con particolare attenzione alle operazioni infragruppo, al principio della persona prudente e alla governance.

Le imprese di (ri)assicurazione captive sono definite all’articolo 13, paragrafi 2 e 5, della direttiva Solvency II, come un’impresa di assicurazione o di riassicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte.

La Direttiva Solvency II tiene conto della natura specifica delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive. Poiché tali imprese coprono solo i rischi associati al gruppo industriale o commerciale a cui appartengono, è necessario prevedere approcci appropriati in linea con il principio di proporzionalità per riflettere la natura, la portata e la complessità delle loro attività.

Il parere mira a facilitare una vigilanza proporzionata e basata sul rischio delle imprese di (ri)assicurazione captive e a sostenere ulteriormente la convergenza delle aspettative di vigilanza nel contesto della creazione di condizioni di parità all’interno dell’UE.

Il parere definisce le aspettative di vigilanza in diverse aree, tra cui le operazioni infragruppo (in particolare il cash pooling), l’applicazione coerente del principio della persona prudente e gli aspetti di governance in relazione alle funzioni chiave e ai requisiti di esternalizzazione.

La consultazione terminerà il prossimo 5 gennaio 2024.

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