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Imprese estere controllate: nuovi principi dell’Agenzia delle Entrate

6 Aprile 2021

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 06 aprile 2021 n. 5

Articolo 167, comma 8-bis lettera a) del TUIR (nella versione in vigore fino all’11 gennaio 2019) e paragrafo 5.1 lettera g) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 143239 del 16 settembre 2016

La normativa lussemburghese prevede che l’indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni trovi applicazione nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte. Tale meccanismo (c.d. recapture), quindi, opera solo nel caso in cui la società ceda la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, essa realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto. Non si può quindi affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda “l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione” nel senso chiarito dal paragrafo 5.1 lett. g) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 143239 del 16 settembre 2016.

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 06 aprile 2021 n. 8

Articolo 167, comma 8-bis lettera a) del TUIR (nella versione in vigore fino all’11 gennaio 2019), e paragrafo 5.1 lettera d) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 143239 del 16 settembre 2016

La variazione in aumento effettuata ai fini del calcolo del tax rate “virtuale” domestico connessa all’indeducibilità degli interessi passivi deve essere considerata rilevante ai fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera a), dell’articolo 167 comma 8-bis del TUIR, in quanto legata ad un evento incerto nell’an e nel quantum.

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 06 aprile 2021 n. 9

Chiarimenti in merito alla determinazione del livello nominale di tassazione ai fini della corretta applicazione dell’art. 167, comma 4, del TUIR (nella versione in vigore fino all’11 gennaio 2019)

Ai fini della verifica delle condizioni previste dall’art. 167, comma 4, del TUIR, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell’effettiva distribuzione dei redditi.


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