In tema di imposte dirette, anche le imprese minori che fruiscono del regime di contabilità semplificata, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, comma 2, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, la cui valutazione, come prescrive il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 62, deve esser fatta senza limitarsi ad annotare il valore globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità.
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