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Giurisprudenza

Le imprese in regime di contabilità semplificata devono indicare il valore delle rimanenze nel registro degli acquisti

14 Giugno 2018

Avv. Andrea Maria Ciotti, Taxnet Studio Legale e Tributario

Cassazione Civile, Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8907 – Pres. Locatelli, Rel. D’Orazio

In tema di imposte dirette, anche le imprese minori che fruiscono del regime di contabilità semplificata, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, comma 2, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, la cui valutazione, come prescrive il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 62, deve esser fatta senza limitarsi ad annotare il valore globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità.


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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