Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021 il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 22 giugno 2021, che definisce i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell’impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell’attività di interesse generale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall’impresa sociale.
Le disposizioni del Decreto 22 giugno 2021 si applicano a partire dal 1° gennaio 2022 e dalla medesima data è abrogato il precedente decreto 24 gennaio 2008.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto 22 giugno 2021 le cooperative sociali e i loro consorzi.