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Imprese sociali: nuove modalità d’iscrizione nel registro imprese

6 Aprile 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2018 che definisce gli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, e relative modalità di presentazione, da parte delle imprese sociali, in attuazione dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 112/2017.

Tra le principali novità:

  • l’obbligo di depositare (art. 2, c. 1, lett. “b”) bilanci di tipo civilistico in luogo del precedente “documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa” (art. 2, c. 1, lett. “b”, del DM 24/01/08);
  • l’obbligo di comunicare la nomina di uno o più sindaci (art. 2, c. 2) a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis cod. civ. ridotti della metà, previsto, invece dall’abrogato art. 11, c. 1, del DLGS 155/06;
  • l’espressa previsione (art. 2, c. 3) dell’obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di depositare presso il registro delle imprese, oltre al regolamento indicato all’art. 5, c. 4, del DLGS 112/2017, anche l’atto di costituzione del patrimonio destinato di cui all’art. 1, c. 3, del medesimo DLGS;
  • la previsione (art. 3) di un termine (20/07/2018) entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni recate dal DLGS 112/17;
  • la previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art. 1, c. 4, del DLGS 112/17;
  • la previsione (art. 4, c. 2) di una norma di raccordo tra risultanze della apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore, volta a garantire osservanza alla disposizione recata dall’art. 46, c. 2, del DLGS 117/17 (Codice del Terzo settore), secondo cui <<Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni [del Registro unico nazionale del Terzo settore]>>, da coordinarsi con la disposizione recata dall’art. 11, c. 3, del medesimo DLGS, secondo cui <<Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore>>.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla medesima data cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

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