Nella sentenza in oggetto, i soci della convenuta deducono un conflitto di interessi in capo all’amministratore della società medesima, che riveste contemporaneamente il ruolo di legale rappresentante della stessa società e di convenuto in proprio a fronte della domanda di risarcimento dei danni. Quest’ultima circostanza (legale rappresentante di una società che difende in giudizio una deliberazione assembleare contro un socio dissenziente che ne impugni la validità), secondo i ricorrenti, comporterebbe quel conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, ai sensi del capoverso dell’art. 78 c.p.c., rende necessaria la nomina di un curatore speciale.
Orbene, la questione sollevata implica la soluzione del problema più ampio relativo alla coincidenza – necessaria o eventuale – dell’interesse della società con quello dell’amministratore nominato dalla maggioranza. Al riguardo, viene evidenziato come non possa affermarsi in linea generale che l’interesse della società, della maggioranza e dell’amministratore coincidano sempre e necessariamente, atteso che l’interesse della società e dell’amministratore possono in concreto divergere. E ciò può accadere allorquando la delibera impugnata riguardi direttamente l’amministratore.
A quest’ultimo proposito, la sentenza si esprime chiaramente affermando che:
“L’amministratore di una società di capitali non è legittimato a rappresentarla – trovandosi con essa in conflitto di interessi – nel giudizio relativo all’impugnazione di una deliberazione assembleare, con cui gli sia stato riconosciuto un diritto nei confronti della società” (v. Cass. n. 424 del 11/2/1966);
“Salvo il caso in cui l’oggetto del giudizio concerna contemporaneamente situazioni giuridiche chiaramente incompatibili della società e del suo amministratore (e, quindi, nel giudizio stesso l’amministratore sia convenuto in nome proprio, insieme con la società, nella quale ipotesi, ove trattisi di rappresentanza esclusiva, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 cod. proc. civ.), l’esistenza di un conflitto d’interessi opinabile o contestato, fra la prima e il secondo, non incide sulla legittimazione processuale di quest’ultimo fin quando non venga accertata dal giudice (…)” (v. Cass. n. 2263 del 30/10/1970).
E proprio in merito alla verifica del conflitto di interessi, la pronuncia ricorda, in ultimo, che il conflitto può essere anche solo potenziale e, in tal caso, il suo accertamento deve essere compiuto in astratto ed ex ante e non in concreto e a posteriori.