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Giurisprudenza

Le impugnazioni delle delibere assembleari sono compromettibili in arbitri indipendentemente da una specifica previsione nella clausola compromissoria

4 Settembre 2015

Cassazione Civile, Sez. VI, 28 agosto 2015, n. 17283

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza numero 17283 del 28 agosto 2015 la Cassazione Civile ha sancito che tra le controversie arbitrabili, alla luce della disposizione letterale di cui all’art. 34 del d. lgs. 5/2003, rientrano senza dubbio quelle vertenti sulla validità delle delibere assembleari, qualora, in conformità alle regole generali, abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Il legislatore, in particolare, relativamente a tali giudizi, all’art. 35, comma quinto, secondo periodo, nonché all’art. 36 del d. lgs. richiamato, ha previsto due deroghe alle previsioni generali, stabilendo, rispettivamente, in primo luogo, che, agli arbitri è attribuito anche il potere di natura cautelare di sospendere la delibera impugnata “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari” e, in secondo luogo, che la decisione ad esse relativa deve essere presa secondo diritto ancorché la clausola disponga diversamente.

Il richiamo da parte dell’art. 35, comma quinto, secondo periodo, alla specifica devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto le delibere assembleari, in particolare, individua l’unica ipotesi in cui ricorre una deroga alla regola generale dettata nel primo periodo del medesimo articolo, secondo cui il potere cautelare è attribuito al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 669-quinquies e ss. c.p.c., e non deve essere interpretata come volta a stabilire che dette controversie possono essere devolute agli arbitri solo se espressamente menzionate nella clausola compromissoria.

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