Al fine della imputazione per i reati di bancarotta, la posizione del direttore generale è, ex art. 223 L.F. ss, assimilata a quella degli amministratori in considerazione degli ampi poteri di cui dispone, che lo mettono in condizione di potersi e di doversi astenere dalle attività che recano danno alla società e ne compromettono le sorti. Non a caso, la stessa responsabilità civile del direttore generale è modellata su quella degli amministratori (art. 2396 cod. civ.), nonostante egli sia legato alla società non già da un rapporto organico, ma da un rapporto di dipendenza.