OIC ha posto in pubblica consultazione la bozza di risposta ad un quesito in merito all’OIC 34 Ricavi.
La richiesta di chiarimento ha ad oggetto la possibilità di applicare le norme A.5 – A.7 dell’OIC 34 per distinguere se una società sta operando per proprio conto o per conto di terzi.
Nel dettaglio, è stato chiesto all’OIC di precisare se tali disposizioni siano coerenti con il vigente quadro normativo e se possano pertanto essere applicate prima della completa implementazione dell’OIC 34 Ricavi, prevista a partire dal 2024.
Nella risposta in consultazione l’OIC ricorda preliminarmente come non sia prevista alcuna adozione anticipata al 2023 dell’OIC 34 Ricavi.
Inoltre, richiamando i propri precedenti orientamenti, l’OIC ricorda che laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante, ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione, non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto del bene.
Invece, la società dovrà registrare l’operazione eseguita per il cliente come se stesse operando per conto di terzi, includendo quindi il valore della commissione spettante, rappresentato dal provento derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso.
La consultazione terminerà il prossimo 11 dicembre 2023.