Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 dicembre 2023 n. 232, sulla determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie (c.d. comparto sanità).
Il decreto reca disposizioni concernenti:
- i requisiti minimi ed uniformi per ritenere idonei i contratti di assicurazione siglati nel comparto sanità, quanto a:
- oggetto della copertura assicurativa
- massimali minimi di garanzia delle polizze, con importi distinti fra strutture sanitarie ed esercenti le professioni sanitarie
- efficacia temporale della garanzia: la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi anche nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo
- diritto di recesso dell’assicuratore: non può essere fatto valere durante il periodo di vigenza o di ultrattività della polizza ma solo, prima della scadenza, in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno
- obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie
- eccezioni opponibili al danneggiato
- i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure rispetto ai contratti assicurativi, anche di assunzione diretta del rischio; la struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio, in particolare, deve costituire:
- un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura
- un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri
- le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione