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IFR: in GU UE i metodi di consolidamento prudenziale dei gruppi

25 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2024/1771 del 13 marzo 2024 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) con le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli dell’ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento.

Per specificare i dettagli dell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) 2019/2033, è necessario determinare i legami sulla cui base è opportuno includere in tale ambito le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati relativi a una particolare impresa di investimento, holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

Per assicurare l’efficacia e la neutralità della vigilanza su base consolidata, è stato quindi ritenuto necessario stabilire criteri che permettano alle autorità competenti di determinare l’esistenza di legami di filiazione per tutti i gruppi di imprese di investimento nell’Unione.

Onde tenere conto dei legami per la vigilanza su base consolidata, sono state incluse le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati nell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dell’impresa madre nell’Unione in cui è stabilito il controllo, è esercitata un’influenza dominante oppure si rilevano una direzione unitaria o legami orizzontali.

A norma dell’art. 22, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva 2013/34/UE, l’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere i casi in cui le entità del gruppo di imprese di investimento sono sottoposte a direzione unitaria: onde determinare che tali entità sono sottoposte a direzione unitaria, le autorità competenti devono disporre di prove concrete dell’esistenza di un coordinamento efficace delle politiche finanziarie e gestionali di dette entità.

A norma dell’articolo 22, paragrafo 7, lettere a) e b), della Direttiva 2013/34/UE, l’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere altresì i casi di legami orizzontali intercorrenti tra due entità, delle quali una non è una filiazione dell’altra e dove è pertanto impossibile determinare un’impresa madre nell’Unione: in tali casi è opportuno che l’autorità competente determini l’entità che dovrebbe effettuare il consolidamento e che dovrebbe assumere il ruolo di impresa madre nell’Unione.

Nel calcolare il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato di un gruppo di imprese di investimento, le imprese madri nell’Unione dovranno aggiungere i requisiti patrimoniali minimi permanenti di ciascuna impresa di investimento al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tale tipo di requisito patrimoniale, in particolare le società di gestione del risparmio, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali ai fini del consolidamento prudenziale, un’impresa madre nell’Unione dovrà calcolare l’importo delle spese necessarie al gruppo di imprese di investimento sommando le spese dell’impresa madre nell’Unione e quelle delle entità consolidate sotto il profilo prudenziale in tale gruppo e, se non già inclusi nei costi delle imprese di investimento, i costi degli agenti collegati.

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