In tema di confisca di prevenzione, l’ignoranza scusabile del nesso di strumentalità tra credito e attività criminosa – che, ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 159/2011, rende inopponibile al creditore ipotecario la confisca medesima – non è esclusa per il solo fatto che la banca nel concedere il finanziamento abbia violato il precetto di adeguata verifica del merito creditizio del cliente. La «colpa» della banca nel concedere un finanziamento ad un determinato soggetto in situazioni che possono fare fortemente dubitare della possibilità di recuperare il credito attiene al canone generico di una buona gestione bancaria, e non a quello specifico della buona fede richiesta in materia.
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