L’obbligo in capo all’intermediario di comunicare all’investitore, ex art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, l’inadeguatezza di un’operazione di investimento si obbligazioni argentine, non può dirsi soddisfatto laddove la segnalazione suddetta non contenga specificazioni sui motivi dell’inadeguatezza e, soprattutto, rechi una sola firma del cliente in calce all’intero documento relativo all’ordine d’acquisto, senza che risulti alcuna crocettatura in alcuna delle parti relative alla non adeguatezza.
Nel caso di adesione all’offerta pubblica di scambio di obbligazioni argentine, il danno patito dagli investitori coincide con la differenza tra il prezzo pagato al momento dell’acquisto e il valore attuale dei titoli ottenuti in cambio, dovendosi escludere, stante l’insita aleatorietà degli investimenti finanziari, ogni profilo di lucro cessante con riguardo ad aspettative di remunerazione.