La questione che ci occupa ha ad oggetto la domanda di risarcimento esercitata, ex art. 2395 cod. civ., in relazione ad una contestata condotta dilatoria dolosa – o comunque colposa – degli amministratori della Società Alfa, i quali avrebbero tenuto un comportamento fortemente ingannatorio e incoerente in occasione della sottoscrizione di alcuni contratti di fornitura stipulati con parte attrice.
Al di là del merito della vicenda, per il quale ci si permette di rimandare al testo della sentenza, ciò che risulta opportuno sottolineare è, da un lato, l’attento posizionamento, nei «perimetri aquiliani»,della fattispecie di responsabilità poc’anzi richiamata, nonché, dall’altro, l’affermazione tranchante del c.d. rapporto di «immedesimazione organica»tra amministratori e società, di per sé logica conseguenza del principio di rappresentanza riconosciuto in capo ai gestori, quantunque spesso sottovalutato in sede applicativa.
Combinato disposto, quello degli elementi sopra citati, capace nel complesso di portare al rigetto della domanda attorea, non adeguatamente supportata né per quanto attiene agli elementi tipici della responsabilità, né – e a monte – per quanto riguarda l’identificazione soggettiva del danneggiante.