L’art. 26, co. III, L.Fall. prevede che il reclamo contro un provvedimento sia emesso dal Tribunale Fallimentare entro dieci giorni decorrenti, con riferimento a “chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento”, dalla comunicazione o dalla notificazione allo stesso del predetto provvedimento.
La brevità di tale termine risponde alle esigenze di speditezza proprie delle procedure concorsuali, e tuttavia pone notevoli problemi in relazione ai mezzi che possano essere ritenuti idonei ad assolvere l’onere informativo.
Il legislatore, con la riforma del 2006 e i successivi interventi correttivi, ha sostanzialmente recepito l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui la comunicazione prevista dall’art. 26, co. III, L.Fall. deve essere effettuata nelle forme previste dall’art. 136 e ss. c.p.c. o, in ogni caso, in forme equipollenti che garantiscano la prova dell’effettiva conoscenza e della data della stessa.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un istituto di credito nei confronti del quale il Tribunale aveva dichiarato la sospensione dei contratti bancari in corso di esecuzione, ribadendo il principio di diritto secondo cui “in tema di concordato preventivo con riserva, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il decreto con il quale il tribunale (…) abbia altresì autorizzato, ai sensi dell’art. 169 bis l.fall., la sospensione di contratti in corso di esecuzione, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e della definitività”.