Il Tribunale di Milano conferma il principio per cui l’ordine di esibizione è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative (Cass. 14 luglio 2004, n. 12997). Il che implica che l’esibizione non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione prima e al di fuori del processo.
In applicazione di tali principi, in tema di controversie bancarie, il Tribunale ha affermato che “non può essere emesso l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.” laddove il cliente dell’istituto di credito abbia “esercitato il diritto ex art. 119 TUB in corso di causa”.