Nel caso in esame, il tribunale aveva pronunciato il fallimento della società, previa declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto la domanda si fondava quasi integralmente sul valore di realizzo di un immobile di proprietà, indebitamente sovrastimato rispetto al suo valore contabile, e prevedeva un’irrisoria percentuale di pagamento dei creditori chirografari, inidonea ad un loro soddisfacimento seppur minimale e pertanto contraria alla causa del concordato. La Corte d’appello ha revocato la duplice declaratoria di fallimento ed inammissibilità del concordato, ritenendo che il tribunale avesse svolto un illegittimo sindacato sulla fattibilità economica della proposta.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fallimento cassando la pronuncia della Corte d’Appello che aveva omesso di confutare i fattori di irreparabile pregiudizio, ulteriori rispetto alla misura minimale di soddisfacimento dei crediti rappresentati (non rilevante in sé), che secondo il tribunale rendevano il piano irrealizzabile. Infatti, sebbene non rientri nell’ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l’aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo, nel senso della convenienza della stessa in quanto si tratta di valutazioni integralmente riservate ai creditori, è doveroso ribadire che il controllo del giudice di merito si esercita compiutamente sulla attuabilità del piano di concordato, per come in concreto articolato e secondo la teorica del “caso per caso” fissata dalle Sezioni Unite (n. 1521/2013) “dovendo giungere a dichiarare l’inammissibilità della domanda, ove del primo sia esclusa la idoneità a realizzare effettivamente la causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito con la singola proposta, inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori”.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata nella presente sentenza, ha altresì ammesso il controllo del giudice sulla realizzabilità nei fatti del concordato, ancorché nei limiti della verifica della sussistenza di una assoluta, manifesta, inettitudine del piano presentato a conseguire gli obiettivi prefissati, fermo restando il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (cfr. Cass. n. 11497/2014; Cass. n. 11423/2014; Cass. n. 24970/2013). Inoltre, più recentemente, la Corte di Cassazione ha precisato che la proposta concordataria deve ritenersi sempre sindacabile, ove risulti totalmente implausibile, restando riservata ai creditori la valutazione della convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 9061/2017; Cass. n. 4915/2017; Cass. 5825/2018; Cass. 23315/2018, Cass. 7158/2020; Cass. 10886/2020; Cass. 29770/2020).