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Giurisprudenza

Inammissibilità dell’azione revocatoria avente per oggetto un atto di assegnazione effettuato mediante scissione societaria

22 Novembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Tribunale Bologna, Sez. IV, 1 aprile 2016, n. 861 – Est. Rossi

Di cosa si parla in questo articolo

In via generale, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 2901 c.c., sussistendone i presupposti richiesti dalla norma, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore.

Si discute come tale disciplina generale si concili con la normativa in materia di scissione societaria (art. 2506 c.c. e seguenti) ove, una volta eseguite le iscrizioni nell’ufficio del registro delle imprese, l’invalidità dell’atto di scissione non può essere pronunciata; e ciò in quanto il legislatore ha voluto dare certezza ai rapporti e ai traffici economici derivanti dall’operazione di scissione, ed evitare il “dirompente impatto che avrebbe la pronunzia della nullità della scissione, anche a notevole distanza temporale, cui conseguirebbe l’obbligo di ripristinare l’unione di patrimoni separati”[1].

Ora, sul punto, si rilevano due orientamenti: da un lato, alcune pronunce[2] hanno evidenziato che l’esperimento dell’azione revocatoria non minerebbe la stabilità dell’organizzazione societaria, fine perseguito dal legislatore nella disciplina della scissione, e ciò in quanto l’azione revocatoria darebbe luogo ad una inefficacia relativa dell’atto (e non ad una sua nullità); pertanto, laddove l’atto valido (di scissione) comporti la lesione della garanzia patrimoniale del creditore, lo stesso potrà essere oggetto di una azione revocatoria; invece, secondo un diverso orientamento[3], l’azione revocatoria risulterebbe incompatibile con la disciplina della scissione, e ciò sul presupposto che, una volta ultimate le iscrizioni, la scissione sarebbe incontestabile nella sua validità e nei suoi effetti; inoltre – secondo tale tesi – i creditori sarebbero comunque tutelati dalla normativa che consente loro di opporsi alla scissione (art. 2503 c.c.) e avrebbero in ogni caso la possibilità di rivolgersi alle società scisse, responsabili solidalmente nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (art. 2506 quater c.c.).

Il Tribunale, nella pronuncia in esame, si uniforma a questo secondo orientamento, e dichiara l’inammissibilità dell’azione revocatoria in quanto – partendo dal presupposto che la scissione costituisce una operazione societaria a formazione progressiva, volta ad ottenere una nuova articolazione dell’ente (cd. teoria modificativa)[4] – ritiene che l’assegnazione non configuri un atto traslativo di beni (eventualmente revocabile); difatti, la natura dell’operazione di scissione, nel quale si colloca l’assegnazione dei beni ad una o più società beneficiarie, contestualmente costituite, giustifica la particolare disciplina prevista dal legislatore, che è volta ad assicurare la stabilità degli effetti dell’operazione societaria, con l’impossibilità di mettere in discussione (sia con la dichiarazione di nullità, sia con la dichiarazione di inefficacia) gli atti che sono state formalmente trascritti.

 


[1] In questo senso si è espresso il Tribunale di Milano, 8 settembre 2003, in Giurisprudenza Commerciale, 2005, II, 198 ss. con nota di Beltrami.

[2] Tribunale di Catania, 9 maggio 2012, in Il Fallimento, VIII, 2013, 983 ss; Tribunale di Palermo, 25 maggio 2012, rinvenibile su Banca Dati Pluris.

[3] Tribunale di Napoli, 18 febbraio 2013, in Giurisprudenza Commerciale, VI, 2014, 1040 ss; Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001, in Diritto Fallimentare, II, 2001, 1050, con nota di Di Gravio.

[4] Per completezza si fa presente che sulla natura della scissione sussiste un dibattito tra due tesi, la cd. teoria modificativa, avvalorata dal Tribunale nel caso in esame, per la quale si v. Lucarelli, Scissione e circolazione d’azienda, in Trattato delle Società (diretto da Colombo – Portale), iv, 2007, 441 ss.; Ferro Luzzi, La nozione di scissione, in Giurisprudenza Commerciale, I, 1991, 1065 ss.In giurisprudenza, Trib. Udine, 27 settembre 1994, in Le Società, 1995, 227 ss.; Trib Napoli, 23 luglio 1993, in Le Società, 1994, 73 ss. Si veda inoltre, Cass. S. U. n. 2637/2006, che – con riferimento alla fusione – ha dato seguito a questo orientamento. Per la tesi cd. traslativa, per cui la scissione costituirebbe una fattispecie estintivo-costitutiva, in base alla quale le società beneficiarie subentrano nei rapporti giuridici della società scissa attraverso un fenomeno successorio a titolo universale, si v. Picciau, sub art. 2506, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari, 2006, 1033 ss.; Belviso, La fattispecie della scissione, in Giurisprudenza Commerciale, I, 1993, 521 ss

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