Nella sentenza in esame la Suprema Corte afferma il principio per cui il decreto mediante il quale il Tribunale dichiara inammissibile una proposta di concordato, ovvero revoca l’ammissione alla procedura, senza emettere la sentenza di fallimento, non è impugnabile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
La Cortegiunge a tale conclusione prendendo in considerazione le caratteristiche intrinseche delle sentenze, ovverosia la definitività e la decisorietà: nel provvedimento di diniego di omologazione del concordato preventivo difetterebbe in particolare la seconda.
Tale decreto, infatti, non costituisce un provvedimento autonomo, ma risulta connesso alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento, ragion per cui i vizi del decreto devono farsi valere unicamente mediante l’impugnazione della sentenza.