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Giurisprudenza

Inammissibilità della proposta concordataria e comunicazione della fissazione dell’udienza al P.M.

5 Luglio 2019

Massimiliano Arrigo

Cassazione Civile, Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 643 – Pres. Didone, Rel. Pazzi

Pur in assenza di esplicite previsioni normative che impongano una comunicazione al P.M. della fissazione dell’udienza camerale a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie sulla proposta concordataria, la comunicazione comunque fatta dalla cancelleria di tale provvedimento (…)non inficia certo lo stesso sotto il profilo di una indebita provocazione dell’iniziativa del P.M.

Una simile conclusione trova fondamento normativo nell’art. 134 co. 2, cod. proc. civ., ai sensi del quale il cancelliere è tenuto a comunicare alle parti l’ordinanza pronunciata in udienza camerale, dal momento che la parte pubblica è già formalmente intervenuta nel procedimento concordatario.

Gli Ermellini hanno, inoltre, rilevato come l’assenza del Pubblico Ministero all’udienza prefallimentare non possa in alcun modo intendersi quale condotta idonea a rinunciare o a desistere dall’istanza di fallimento presentata ex art. 6 l. fall, dovendo, piuttosto, leggersi quale indicativa della volontà di tener ferme le conclusioni previamente presentate.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, pertanto, respinto il ricorso presentato avverso la sentenza di fallimento, non accogliendo le censure avanzate dal ricorrente secondo cui la comunicazione dell’esito sfavorevole del voto concordatario al P.M. abbia costituito illegittima azione di stimolo funzionale a presentare la richiesta di fallimento, poiché, sebbene siffatto avviso non sia obbligatorio, è destinato ad una parte pubblica che partecipa al procedimento principale.

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