Sebbene l’articolo 2704 c.c. postuli che a fronte di una scrittura privata con data incerta sia possibile desumere la certezza della data, oltre che dall’eventuale registrazione e da altri eventi disciplinati dalla disposizione, anche per mezzo di un diverso fatto, non può siffatta data dedursi da “documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali [in]opponibili al fallimento”.
In altri termini, gli Ermellini decretano l’inopponibilità della suddetta disposizione al curatore fallimentare allorché il “diverso fatto” disciplinato dall’art. 2704 c.c. si riferisca al documento di trasporto della fattura, a firma del vettore, carente di data certa.