Rispetto alle violazioni dell’art. 144, comma 3, T.U.B., commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 145 quater, non è possibile invocare l’applicazione immediata della legge successiva più favorevole, atteso che il principio cosiddetto del “favor rei”, di matrice penalistica, non si estende in assenza di una specifica disposizione normativa alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del “tempus regit actum”.
La portata precettiva delle previsioni del T.U.B. in tema di illeciti amministrativi si conforma al disposto dell’art. 2392, comma 2, cod. civ., che concorre a connotare le funzioni gestorie e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì in chiave omissiva, alla stregua dell’inciso per cui “in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.