La disciplina del privilegio ex articolo 2751-bis n. 2 c.c. trova applicazione esclusivamente per i crediti maturati a fronte di un’attività professionale svolta personalmente dal singolo professionista in forma autonoma, ad esclusione, pertanto, di quelli sorti per l’attività svolta dallo studio associato in cui questi è inserito.
Gli Ermellini aggiungono come il mero inserimento del creditore in un’associazione professionale non esclude di per sé l’applicabilità del suddetto privilegio, a patto che il rapporto professionale si instauri “esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista ed il cliente”, conseguendone la diretta pertinenza del relativo credito in capo al solo professionista.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva provato che il rapporto fosse stato instaurato esclusivamente tra lui e la società assistita, desumendosene, diversamente, come la collaborazione di specie riguardasse lo studio associato nella sua interezza e non il singolo professionista.